Padrone o responsabile? Per un pappagallo non è la stessa parola

Filosofia del diritto, evidenze scientifiche e un cambiamento normativo già in corso — che quasi nessuno ha notato
In Italia, se un pappagallo muore per incuria, chi ne è responsabile può rispondere penalmente ai sensi dell’articolo 544-ter del codice penale. Eppure lo stesso pappagallo può essere venduto, regalato, lasciato in eredità o ceduto a un rifugio esattamente come si dispone di una sedia o di un elettrodomestico: è un bene, e il proprietario ne dispone.
Questa frattura ha un nome nella filosofia del diritto. Gary Francione — che alla Rutgers Law School è stato tra i primi ad insegnare diritto animale in una facoltà di giurisprudenza — la chiama schizofrenia morale: trattiamo gli animali come membri della famiglia quando ci fa comodo, e come proprietà disponibile quando non ci fa comodo.
Questo articolo non prende una posizione abolizionista. Ne prende una più scomoda e più precisa: la categoria della proprietà è strutturalmente inadeguata a descrivere il rapporto con un essere cosciente e longevo come un pappagallo. E il diritto italiano, in silenzio, ha già iniziato a muoversi in un’altra direzione.
Quando “è mio” vince sempre
Il problema non è filosofico in astratto: ha conseguenze pratiche documentate. Finché un animale è classificato come proprietà, nel bilanciamento tra l’interesse del proprietario e quello dell’animale tende a prevalere il proprietario. Posso tenere il mio pappagallo in una gabbia troppo piccola perché è mio; posso dargli una dieta sbagliata perché è mio; posso cederlo quando mi stanca, perché è mio. La legge interviene solo agli estremi del continuum — il maltrattamento conclamato, l’abbandono — e lascia tutto il resto allo spazio non regolato della disponibilità.
La tesi di Francione è che non si tratti di un difetto correggibile delle singole leggi sul benessere, ma di un limite della categoria stessa. Finché l’animale è proprietà, qualsiasi norma sul benessere resta gerarchicamente subordinata al diritto del proprietario. Migliorare le condizioni senza toccare lo statuto giuridico significa lavorare sui sintomi e non sulla struttura.
Alex, e il pappagallo che disse “nessuno”
Per capire perché questa cornice non regga più, bisogna guardare a che cosa sa fare un pappagallo.
Alex era un cenerino. Ha lavorato con la ricercatrice Irene Pepperberg per circa trent’anni, dal 1977 fino alla sua morte improvvisa nel 2007, attraverso diverse università americane (la ricerca passò da Purdue all’Università dell’Arizona e infine a Harvard e Brandeis: l’ordine conta, perché è facile trovarlo invertito in giro per il web). Alex sapeva identificare una cinquantina di oggetti, sette colori, cinque forme, e contare quantità fino a sei.
Il risultato più citato arrivò però quasi per caso. Durante una sessione sui numeri gli fu chiesto di indicare una quantità che, semplicemente, non era presente nell’insieme. Alex rispose “none” — nessuno — trasferendo spontaneamente un’etichetta che aveva imparato in tutt’altro contesto per designare l’assenza di una quantità. Era la prima volta che un uccello manifestava un concetto simile allo zero, e lo faceva senza essere stato addestrato a farlo (Pepperberg & Gordon, 2005). Pepperberg ha sempre collocato le capacità cognitive di Alex su un piano paragonabile a quelle di un bambino di quattro-sei anni.
Statistica e altruismo: kea e cenerini
Alex non è un caso isolato. Nel marzo 2020, Bastos e Taylor dell’Università di Auckland hanno pubblicato su Nature Communications la dimostrazione che i kea (Nestor notabilis), i pappagalli alpini neozelandesi, esibiscono tre “firme” dell’inferenza statistica di tipo umano: usano proporzioni relative per prevedere esiti probabilistici e integrano informazioni fisiche e sociali nelle loro previsioni. Era la prima volta che questa capacità, fino ad allora considerata esclusiva delle grandi scimmie, veniva documentata in un uccello. Vale la pena notare, per onestà di metodo, che la stessa Pepperberg si è mostrata cauta verso l’interpretazione “forte” di questi risultati: un dissenso che fa parte del modo in cui la scienza lavora, non lo indebolisce.
Pochi mesi prima, nel gennaio 2020, Brucks e von Bayern del Max Planck Institute for Ornithology avevano pubblicato su Current Biology un esperimento su otto cenerini: sette su otto passavano spontaneamente, già al primo tentativo, dei gettoni a un conspecifico che non poteva procurarseli da solo, permettendogli di ottenere cibo — senza alcun beneficio immediato per sé. È comportamento prosociale spontaneo: la stessa struttura cognitiva che nei bambini piccoli chiamiamo altruismo.
La coscienza degli uccelli
Nel 2012, alla Francis Crick Memorial Conference di Cambridge, un gruppo internazionale di neuroscienziati firmò la Dichiarazione di Cambridge sulla Coscienza. Il testo afferma che gli esseri umani non sono unici nel possedere i substrati neurologici che generano la coscienza, e che anche gli altri mammiferi e gli uccelli ne dispongono. La Dichiarazione indica espressamente gli uccelli come un caso eclatante di evoluzione parallela della coscienza — e cita proprio i cenerini come la specie in cui si è osservato il livello più vicino a quello umano.
Il punto, allora, è semplice e difficile da aggirare. Un essere capace di concetti astratti, di inferenza statistica, di comportamento prosociale spontaneo, e dotato dei substrati neurologici della coscienza, non è un oggetto. Trattarlo come proprietà non è una preferenza culturale discutibile: è una contraddizione logica.
Il pappagallo che ti sopravvivrà
C’è poi un argomento che non richiede alcuna filosofia: la longevità. Un cenerino può vivere diversi decenni; le are e le cacatua di taglia grande possono superare i cinquanta e arrivare, in casi eccezionali, ben oltre. Questi animali sopravvivono ai propri proprietari, e alla morte del proprietario passano nell’asse ereditario come il mobilio o l’automobile. Ma un erede può non volere un pappagallo anziano, con le sue abitudini e i suoi legami. E allora il pappagallo viene ceduto. E magari ceduto di nuovo: le organizzazioni di recupero riferiscono soggetti che hanno attraversato numerose case nell’arco della vita.
Che questo abbia un costo biologico misurabile lo suggerisce uno studio pubblicato su PLOS ONE nel 2014 da Aydinonat e colleghi (Università di Medicina Veterinaria di Vienna). I ricercatori hanno misurato la lunghezza dei telomeri — i “cappucci” terminali dei cromosomi, che si accorciano con l’età e con lo stress cronico — in 45 cenerini di età compresa tra nove mesi e quarantacinque anni, parte tenuti da soli, parte in coppia. Il risultato: i soggetti isolati avevano telomeri significativamente più corti rispetto a quelli tenuti in coppia, anche a parità di età. È la prima evidenza che l’isolamento sociale, di per sé, accorcia i telomeri, confermando l’ipotesi che la loro lunghezza funzioni come marcatore biologico dell’esposizione a stress cronico. Ogni cessione, in questa luce, non è un semplice cambio di indirizzo: è una rottura di legami in un sistema nervoso che non è attrezzato per elaborarla.
Il diritto si muove (e quasi nessuno se n’è accorto)
Lo statuto giuridico degli animali non è più solo materia da filosofi. In Italia, lentamente e in modo contraddittorio, qualcosa si è mosso davvero.
Con la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 è stato modificato l’articolo 9 della Costituzione: il nuovo testo stabilisce che «la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Per la prima volta gli animali compaiono nella Carta come oggetto diretto di tutela, e non più solo indirettamente, attraverso l’ambiente o il sentimento umano. La dottrina discute la portata della norma — è un principio direttivo rivolto al legislatore statale, non un’attribuzione di diritti in capo agli animali — ma la collocazione tra i principi fondamentali è di per sé un segnale.
Nel luglio 2025 è entrata in vigore la legge 6 giugno 2025, n. 82, la cosiddetta “legge Brambilla”. Ha fatto qualcosa che non era mai stato fatto: ha cambiato la rubrica del Titolo IX-bis del codice penale da «Dei delitti contro il sentimento per gli animali» a «Dei delitti contro gli animali». Non è cosmesi: il soggetto della tutela penale non è più il sentimento umano di pietà, ma l’animale stesso. Sul piano civile l’animale resta un bene di proprietà, e la contraddizione strutturale permane — ma la direzione è inequivocabile.
Dalla “proprietà” alla “responsabilità”: il Piemonte e la Germania
Meno nota, ma più operativa, è una trasformazione del vocabolario già avvenuta in alcune normative regionali. La legge regionale del Piemonte 9 aprile 2024, n. 16 definisce «responsabile di animali d’affezione» «il proprietario e chiunque accetta, anche temporaneamente, la detenzione di un animale d’affezione e ne risponde civilmente e penalmente», e riconosce agli animali, «in quanto esseri senzienti», «il diritto a una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche». Non è solo un cambio di parole: è un cambio di logica. Il responsabile non dispone dell’animale: ne risponde.
In Germania il codice civile (BGB) contiene dal 1990 il § 90a: «Tiere sind keine Sachen» — gli animali non sono cose. Il paragrafo precisa che le norme sulle cose si applicano per analogia dove non sia stabilito diversamente, il che ha fatto parlare di “cosmetica giuridica”. Ma anche la cosmetica indica una direzione: la categoria “cosa” non regge più, quando la si applica a un essere senziente.
Perché cambiare parola non basta — e perché cambia tutto
Non tutti, tra gli addetti ai lavori, applaudono il cambio di lessico. L’American Veterinary Medical Association si oppone alla sostituzione di “proprietario” con “tutore” (guardian) nelle leggi sugli animali, per ragioni tecniche: nel diritto anglosassone la guardianship è un rapporto fiduciario in cui l’interesse del pupillo prevale sempre su quello del tutore. Estenderla agli animali, sostiene l’AVMA, esporrebbe i detentori a responsabilità nuove, limiterebbe scelte mediche come l’eutanasia o la sterilizzazione e potrebbe conferire agli animali una legittimazione processuale autonoma. Sono preoccupazioni non irragionevoli, e vanno comprese anche alla luce della diversa mentalità con cui il mondo anglosassone affronta la detenzione animale.
Va detto con precisione, però: l’AVMA non ammette affatto che lo statuto di proprietà sia la causa dei problemi di benessere — anzi, ritiene che l’idea di “proprietà responsabile” basti già a fondare gli obblighi di cura. La differenza con la nostra tesi è proprio qui, ed è una differenza di sostanza, non di tono. Possedere implica diritti dispositivi: l’oggetto è mio, ne faccio ciò che voglio. Essere responsabili implica obblighi verso qualcuno che non ha chiesto di essere affidato alle nostre cure. Il pappagallo non ha chiesto di nascere in cattività, né di essere venduto, né di vivere in casa nostra: ci è stato dato. Ed è da questa asimmetria che nasce un obbligo, non un diritto di proprietà.
Sandra, e i confini del diritto
Quanto un tribunale possa spingersi su questo terreno lo mostra un caso discusso. Nel dicembre 2014 la Camera Federale di Cassazione Penale argentina, pronunciandosi su un habeas corpus presentato per Sandra, un’orango detenuta nello zoo di Buenos Aires, affermò che «è necessario riconoscere l’animale come soggetto di diritti, poiché gli esseri non umani sono titolari di diritti».
Qui serve onestà, e i giuristi critici — incluso il Nonhuman Rights Project, che pure sostiene i diritti degli animali — l’hanno fornita: quella frase era dictum, un’affermazione non vincolante e non necessaria alla decisione; la sentenza non concesse formalmente né l’habeas corpus né la personalità giuridica. Sandra fu poi trasferita in un santuario in Florida, ma per altre vie, e il fondamento giuridico di quel passaggio resta controverso. Ciò che conta, però, non è la solidità tecnica della pronuncia: è che un tribunale di uno Stato di diritto abbia ritenuto necessario porsi la domanda. La questione è entrata nell’agenda giuridica.
Per i pappagalli, nessuna giurisdizione ha ancora esteso ragionamenti analoghi. Ma i criteri con cui filosofi come Tom Regan definiscono il “soggetto-di-una-vita” — credenze, desideri, memoria, percezione del proprio futuro, vita emotiva, capacità di agire per uno scopo — risultano soddisfatti, in misura documentata, da cenerini, kea e cacatua. Che il diritto ci arrivi è questione di tempo e di pressione, non di principio.
Non “padrone”: responsabile. Due gesti, per cominciare
Non si tratta di liberare i pappagalli: sarebbe una follia. Si tratta di una cosa più semplice e in parte già scritta nel diritto vigente: smettere di pensare “padrone” e iniziare a pensare “responsabile”, con tutto ciò che la parola comporta. Un percorso da fare per gradi. Si comincia da qui.
Pianificare la propria assenza. Un pappagallo giovane ti sopravvivrà. Se non hai disposto esplicitamente — nel testamento — chi se ne occuperà e con quali risorse, stai esercitando la proprietà senza la responsabilità. In molti ordinamenti esistono strumenti (i pet trust, i lasciti vincolati alla cura dell’animale) che traducono l’intenzione in impegno concreto.
Adottare invece di acquistare. I rifugi per psittacidi sono pieni di animali con storie di abbandono e di cattiva gestione. Adottare un pappagallo adulto è un atto di responsabilità verso un essere che non ha scelto la propria situazione; acquistare un pulcino di allevamento è un atto di proprietà che alimenta un mercato.
Le parole e la compagnia
Usare il linguaggio giusto. “Il mio pappagallo” e “il pappagallo di cui mi prendo cura” non sono la stessa frase. Le parole plasmano i rapporti: il termine che usiamo per descrivere la relazione determina come la viviamo e quali obblighi percepiamo. Non è un vezzo estetico.
Garantire la socialità. Se si tiene un pappagallo, lo si tenga con un conspecifico. Gli studi sui telomeri, sulle stereotipie e sul benessere psicologico convergono: i pappagalli solitari invecchiano più in fretta, sviluppano più patologie comportamentali e hanno vite più brevi e di qualità inferiore (oltre al lavoro di Aydinonat sui cenerini, si veda Meehan e colleghi, 2003, sul miglioramento del benessere negli amazzoni alloggiati in coppia). Il pappagallo è un animale sociale e una preda: la presenza di simili non è un lusso, è un bisogno. Tenerlo da solo non è una scelta che un responsabile possa legittimamente fare per l’animale di cui è responsabile. Non a caso, in alcuni ordinamenti europei la detenzione in isolamento di specie sociali è soggetta a restrizioni.
Il cenerino che Pepperberg ha studiato per trent’anni non aveva un padrone: aveva una ricercatrice che aveva scelto di prendersi cura di lui e di imparare da lui. La relazione era asimmetrica sul piano delle capacità, ma fondata sul riconoscimento reciproco. Alex non era una proprietà: era l’interlocutore di una ricerca.
La sera prima di morire, Alex disse a Pepperberg le stesse parole che le diceva ogni sera quando lei lasciava il laboratorio: “You be good. I love you.” Pepperberg non ne ha mai fatto un video virale. Le ha usate come epigrafe di un libro.
Un pappagallo non ha un padrone. Ha qualcuno che si è preso la responsabilità di lui. Oppure non ha nessuno.
Nota editoriale
Non sosteniamo posizioni abolizioniste sulla detenzione degli psittacidi. Riconosciamo che esistano relazioni tra esseri umani e pappagalli fondate su cura genuina e responsabilità reale. Sosteniamo però che il paradigma della proprietà sia inadeguato a descrivere queste relazioni e che, applicato senza spirito critico, produca danni al benessere. La proposta — sostituire il paradigma della proprietà con quello della responsabilità — è già in parte presente nel diritto italiano vigente. Si comincia da qui: e passo dopo passo ci si accorge di quanti aspetti, fino a ieri, davamo per scontati.
Bibliografia verificata
Filosofia e statuto giuridico degli animali
- Francione, G.L. (1995). Animals, Property, and the Law. Temple University Press, Philadelphia.
- Francione, G.L. (1996). Rain Without Thunder: The Ideology of the Animal Rights Movement. Temple University Press, Philadelphia.
- Regan, T. (1983). The Case for Animal Rights. University of California Press, Berkeley.
- Singer, P. (1975). Animal Liberation. New York Review / Random House, New York.
Cognizione degli psittacidi
- Pepperberg, I.M. (2006). Cognitive and communicative abilities of Grey parrots. Applied Animal Behaviour Science, 100(1–2): 77–86.
- Pepperberg, I.M. & Gordon, J.D. (2005). Number comprehension by a Grey parrot (Psittacus erithacus), including a zero-like concept. Journal of Comparative Psychology, 119(2): 197–209. DOI: 10.1037/0735-7036.119.2.197.
- Bastos, A.P.M. & Taylor, A.H. (2020). Kea show three signatures of domain-general statistical inference. Nature Communications, 11: 828. DOI: 10.1038/s41467-020-14695-1.
- Brucks, D. & von Bayern, A.M.P. (2020). Parrots voluntarily help each other to obtain food rewards. Current Biology, 30(2): 292–297. DOI: 10.1016/j.cub.2019.11.030.
- Low, P. et al. (2012). The Cambridge Declaration on Consciousness. Francis Crick Memorial Conference, Cambridge, 7 luglio 2012.
Longevità, telomeri e benessere sociale
- Aydinonat, D. et al. (2014). Social isolation shortens telomeres in African Grey parrots (Psittacus erithacus erithacus). PLOS ONE, 9(4): e93839. DOI: 10.1371/journal.pone.0093839.
- Meehan, C.L., Garner, J.P. & Mench, J.A. (2003). Isosexual pair housing improves the welfare of young Amazon parrots. Applied Animal Behaviour Science, 81(1): 73–88.
Diritto
- Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 (modifica degli artt. 9 e 41 della Costituzione).
- Legge 6 giugno 2025, n. 82, “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali” (G.U. n. 137 del 16.6.2025; in vigore dal 1° luglio 2025).
- Legge regionale del Piemonte 9 aprile 2024, n. 16, in materia di tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo.
- BGB (Codice civile tedesco), § 90a (1990): «Tiere sind keine Sachen».
- American Veterinary Medical Association, Ownership vs. Guardianship (issue paper / policy).
- Argentina, Cámara Federal de Casación Penal, caso Sandra (orango), dicembre 2014.

